(Esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi). La circolazione di vini e prodotti vinosi, muniti di contrassegno ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, non e' soggetta all'ob-bligo di emissione della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.
Testo vigente dal 22 febbraio 1999
