All'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di cui al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso". All'articolo 154, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come da ultimo sostituito dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1991, n. 14, le parole: "e sulle indennita' di trasferta" sono soppresse. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 5.400 milioni a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 22 febbraio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;28~art7 · fonte su Normattiva