Il secondo comma dell'articolo 142 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e' sostituito dai seguenti: "I diritti spettanti all'ufficiale giudiziario in materia penale sono compresi tra le spese di giustizia e sono ripetibili soltanto nella liquidazione finale. Con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e' determinata la quota-parte delle spese di giustizia prevedute in misura fissa ai sensi dell'articolo 199 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, spettante forfettariamente all'ufficiale giudiziario ed aiutante ufficiale giudiziario, per diritti. Nell'ipotesi in cui le notificazioni sono poste a carico della parte che ne ha fatto richiesta, questa e' tenuta ad anticipare all'ufficiale giudiziario i diritti conteggiati ai sensi dell'articolo 128, con l'eventuale indennita' di trasferta".
Testo vigente dal 17 gennaio 1991
