Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' inserito il seguente: "2- bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali".
Testo vigente dal 3 settembre 1990
