Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: "1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per piu' bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformita' morfologica ed economico-produttiva". Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e' sostituito dal seguente: "4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva".
Testo vigente dal 3 settembre 1990
