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Ad integrazione di quanto e' stabilito nell'art. 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere alla seconda Giunta del C.A.S.A.S., per porla in grado di effettuare i finanziamenti previsti dall'art. 16 della legge stessa; mutui della durata di 30 anni fino alla concorrenza di ulteriori 6 miliardi per l'esercizio finanziario 1952-53, nonche' mutui fino alla concorrenza di lire 10 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55. Per i detti mutui si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dello stesso articolo 36 della citata legge 25 giugno 1949, n. 409.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008
