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Le disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, si applicano anche nei riguardi delle persone scomparse in occasione di eventi bellici terrestri, nel conflitto 1940-1945, quando vi siano elementi tali da far ritenere che, date le circostanze di fatto, di tempo e di luogo, nelle quali si verifico' la scomparizione, non possano sussistere probabilita' di sopravvivenza per le persone scomparse.
Testo in vigore dal 27 marzo 1971 al 9 dicembre 2000
