Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102

Art. 5 — Trasferimento di proprietà. Servizi

Ai trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo in favore delle comunita' montane, si applicano le disposizioni fiscali in vigore per i comuni. Si applicano altresi' alle comunita' montane le procedure e le tariffe per l'installazione e l'uso degli impianti per energia elettrica e telefonici in vigore per i comuni. Nel piano di sviluppo e nel programma-stralcio annuale di interventi redatti ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, la comunita' montana deve prevedere, tra gli incentivi di cui al secondo comma del suddetto articolo 5, innanzitutto la concessione, a determinate categorie di utenti, di contributi sulle spese per la installazione di impianti elettrici, telefonici e di altri servizi primari fuori dal perimetro dei centri abitati, da commisurare in base ai livelli di reddito in modo da ottenere che, per gli utenti residenti nelle suddette zone, il costo di installazione non superi quello gravante sugli utenti residenti nei centri abitati. La comunita' montana potra' al riguardo formulare programmi di intervento per gli allacciamenti elettrici e telefonici di nuclei abitati e di case sparse, la cui realizzazione avra' luogo a norma delle disposizioni vigenti per l'Ente nazionale per l'energia elettrica, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per la Societa' italiana per l'esercizio telefonico.

Testo vigente dal 28 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-23;93~art5 · fonte su Normattiva