Art. 6 — Attuazione del piano di sviluppo economico-sociale
La realizzazione del piano generale di sviluppo e dei piani annuali di intervento e' affidata alla Comunita' montana. Nell'espletamento dei propri fini istituzionali la Comunita' montana predispone, coordina e attua i programmi di intervento. Puo' delegare ad altri enti, di volta in volta, le realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni nell'ambito della rispettiva competenza territoriale. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000
