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Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari in possesso alla data del 13 maggio 2000 di contratto di prima assunzione regolato dalla legge italiana, possono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, optare per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana. Nei limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, gli impiegati a contratto in possesso di cittadinanza italiana in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero i quali alla data del 13 maggio 2000 erano titolari di contratto di prima assunzione per il quale non e' intervenuto alla stessa data un rinnovo, possono optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana.

Testo in vigore dal 24 dicembre 2001 al 6 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:2001-12-21;442~art3 · fonte su Normattiva