Art. 4 — Provvidenze scolastiche
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Dopo l'articolo 158-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103, e' inserito il seguente: "Art. 158-ter - (Provvidenze scolastiche). - 1. Al personale a contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero il quale abbia figli maggiorenni a carico che, per cause di comprovata forza maggiore connesse con la situazione della sede di servizio, non possano frequentare regolari corsi di istruzione universitaria o professionali assimilabili sul posto, puo' essere accordato, a domanda, un rimborso delle spese relative all'iscrizione ed alla frequenza di detti corsi presso istituti universitari o professionali in altra sede, limitatamente al periodo di sussistenza delle predette condizioni di forza maggiore e comunque non oltre il ventiseiesimo anno di eta'. 2. I rimborsi sono riconosciuti in una misura percentuale da determinare, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alle disponibilita' finanziarie. Tale misura non puo' comunque essere superiore al 60 per cento delle spese effettivamente sostenute per ciascun figlio. 3. L'importo del rimborso accordato ai sensi dei commi 1 e 2 non puo' eccedere, per ciascun figlio, il 5 per cento dell'ammontare annuo della retribuzione base contrattualmente prevista".
Testo in vigore dal 24 dicembre 2001 al 6 giugno 2012
