Art. 7 — Copertura finanziaria
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 983.850,39 euro per l'anno 2002 e in 15.493,71 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 24 dicembre 2001 al 6 giugno 2012
