Dopo il primo comma dell'articolo 11-quater del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 1973, n. 94, e' aggiunto il seguente: "Per le finalita' indicate nel comma precedente il presidente della regione puo' incaricare del compimento degli accertamenti necessari le sezioni autonome del genio civile competenti per territorio".

Testo vigente dal 28 ottobre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;504~art5 · fonte su Normattiva