All'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241, e' aggiunto il seguente comma: "Nei casi di cui al precedente comma alle spese per la pubblicazione degli avvisi di gara si provvede con i fondi assegnati per la realizzazione delle opere".

Testo vigente dal 28 ottobre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-14;504~art7 · fonte su Normattiva