Art. 8 — Provvidenze per i territori del belice e per altre zone della sicilia
1. Per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e di riparazione dei fabbricati privati distrutti o danneggiati dal terremoto del 1968 nelle zone del belice, nonche' per gli interventi diretti ad assicurare l'agibilita' e la funzionalita' dei ricoveri provvisori realizzati nelle medesime zone e la demolizione di quelli lasciati liberi dagli assegnatari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' incrementata di lire 30 miliardi per l'anno 1992 e di lire 70 miliardi per l'anno 1993. 2. Per le finalita' di cui all'articolo 19- bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 10 miliardi per l'anno 1992, per il completamento delle opere di ricostruzione nelle zone della sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1. 3. Gli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera d), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, sono assegnati secondo i criteri previsti dal decreto del presidente della repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni. 4. Il primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, da ultimo sostituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e' sostituito dal seguente: "le aree e gli immobili di risulta o abbandonati in conseguenza del trasferimento, comunque effettuato, di unita' immobiliari su altra area, con il contributo dello stato, passano gratuitamente a far parte del patrimonio comunale". 5. Dopo il terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, da ultimo sostituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e' inserito il seguente: "l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei beni di cui ai precedenti commi e' disposta con ordinanza del sindaco". 6. Al fine di consentire il completamento degli interventi di recupero edilizio e di ricostruzione degli edifici danneggiati o distrutti dagli eventi sismici degli anni 1984, 1985 e 1986 nella sicilia orientale di cui ai decreti-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, e successive modificazioni, e 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1992 e di lire 15 miliardi per l'anno 1993 a carico del fondo per la protezione civile che, a tal fine, e' integrato dei corrispondenti importi. 7. Al penultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "se l'immobile, ripristinabile in sito, e' ubicato all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, sono necessari i pareri favorevoli della sovrintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio, del consiglio regionale di urbanistica e del consiglio comunale". 8. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 29 aprile 1976, n. 178, come modificato dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "da un rappresentante della sovrintendenza per i beni culturali e ambientali competente per territorio, di livello non inferiore all'ottava qualifica funzionale, che partecipa solo all'istruzione delle pratiche e alle deliberazioni relative a progetti su unita' immobiliari ubicate all'interno delle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2 del decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968".
Testo vigente dal 18 gennaio 1992
