Art. 17 — Coordinamento delle attività in materia di prodotti agricoli tipici e di qualità
Per il coordinamento delle funzioni di valorizzazione, sostegno e promozione dei prodotti agricoli tipici e di qualita', nonche' per la gestione degli stanziamenti allo scopo destinati, il Ministro delle politiche agricole e forestali si avvale dell'organismo istituito dal comma 4-bis dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il cui funzionamento e' autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni annue a valere sui fondi di cui al comma 2 del medesimo articolo 59.
Testo vigente dal 17 aprile 2001
