Le regioni, nell'ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo rurale e alla valorizzazione della multifunzionalita' della aziende, possono disciplinare l'attivita' relativa al servizio di alloggio e di prima colazione nella propria abitazione. Qualora dette attivita' abbiano carattere professionale e continuativo e siano esercitate da imprenditori agricoli, rientrano tra le attivita' agrituristiche. Le regioni, nell'ambito delle previsioni del comma 1, determinano, con propria legge, le caratteristiche degli immobili che possono essere utilizzati per l'attivita' di cui al comma 1, nonche' le caratteristiche di professionalita' e di continuita' dell'attivita'. Ogni persona fisica non puo' essere titolare di piu' di un'autorizzazione all'esercizio di tale attivita'. Il requisito della prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di aziende agricole della zona nei pasti somministrati nell'ambito di un'attivita' agrituristica si applica anche per le attivita' di ospitalita' rurale.

Testo vigente dal 17 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-27;122~art23 · fonte su Normattiva