Per le esigenze del Corpo forestale dello Stato connesse all'attivita' antincendi boschivi e' autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 2001, 40 miliardi per l'anno 2002 e 40 miliardi per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Testo vigente dal 17 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-27;122~art22 · fonte su Normattiva