Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale
Art. 26 — Autorizzazione alle variazioni di bilancio
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Testo vigente dal 17 aprile 2001
