Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

Art. 25 — Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonche' quelle delegate da leggi dello Stato.

Testo vigente dal 17 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-27;122~art25 · fonte su Normattiva