Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale
Art. 25 — Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
Sono fatte salve le competenze normative attribuite, nelle materie di cui alla presente legge, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, nonche' quelle delegate da leggi dello Stato.
Testo vigente dal 17 aprile 2001
