Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Art. 15 — Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: "Art. 19-bis.(L). (Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'articolo 19, che attesta la conformita' all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, puo' essere apposta in calce alla copia stessa";
  • b)dopo l'articolo 77 e' inserito il seguente: "Art. 77-bis.(L). (Applicazione di norme) - 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilita', di servizi e di forniture, ancorche' regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78".

Testo vigente dal 20 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art15 · fonte su Normattiva