Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Art. 16 — Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali

Dopo l'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa e' individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689".

Testo vigente dal 20 gennaio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art16 · fonte su Normattiva