Art. 24 — Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti
La lettera b) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' sostituita dalla seguente: "b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potesta' sul figlio;". All'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il primo periodo del primo comma e' sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni";
- b)il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, puo' essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio";
- c)il quarto comma e' abrogato. L'articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e' abrogato. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 20 gennaio 2003
