Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Art. 27 — Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione

Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attivita' di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo di cui al comma 2; puo' inoltre promuovere e finanziare progetti ((, anche di carattere internazionale,)) del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie con le medesime caratteristiche. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione, individua i progetti di cui al comma 1, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo e' istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa puo' essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

  • a)diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con l'intervento dei privati, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti gia' adottati;
  • b)LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82 c)
  • c)diffusione dell'uso delle firme elettroniche;
  • d)ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per l'approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa (concessionaria servizi informativi pubblici);
  • e)estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pubbliche amministrazioni e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
  • f)generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella contabilita' e nella tesoreria;
  • g)alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;
  • h)impiego della telematica nelle attivita' di formazione dei dipendenti pubblici;
  • i)diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresi' nelle funzioni gia' svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";
  • b)al comma 7, lettera b), dopo le parole: "pubblica amministrazione (AIPA)" sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6".

* Nel testo pubblicato questa lettera non porta più il proprio segno: l’abrogazione della precedente se l’è portato via. La lettera è quella che le spetta nella sequenza, non una che risulti scritta.

Testo vigente dal 4 luglio 2009

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/2005

    Illegittimità dichiarata
    26 gennaio 2005

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 8, della legge n. 3 del 2003, sollevata in riferimento all'art. 117, quarto comma, della Costituzione. La disposizione impugnata - tenuto conto che il secondo comma, lettera g), dello stesso art. 117 Cost. attribuisce in via esclusiva alla competenza legislativa statale la materia dell'“organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali” - va interpretata in conformità alla Costituzione, potendosi ritenere che le procedure e i servizi telematici dalla stessa disposizione disciplinati abbiano quali unici destinatari le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, con esclusione degli enti regionali. Né, sotto altro aspetto, può ritenersi che le previsioni di cui alla lettera g) – «alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti» – ed alla lettera h) – «impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici» – dello stesso art. 27, comma 8, della legge in esame, debbano essere ricondotte alla materia della “formazione professionale” di competenza legislativa residuale delle Regioni, in quanto l'acquisizione delle competenze necessarie per l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione da parte dei “pubblici dipendenti” (da intendersi statali) persegue pur sempre finalità connesse alla innovazione tecnologica nell'ambito dell'organizzazione amministrativa dello Stato e, dunque, è riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato stesso.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 27 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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