Art. 3 — Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998
I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' sostituito dal seguente: "3. La Consulta nazionale per il servizio civile e' composta da non piu' di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte". Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 20 gennaio 2003
