Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Art. 3 — Soppressione dell'Agenzia per il servizio civile Modifica all'articolo 10 della legge n. 230 del 1998

I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono abrogati. L'articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' sostituito dal seguente: "3. La Consulta nazionale per il servizio civile e' composta da non piu' di quindici membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi rappresentativi, nonche' tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte". Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 20 gennaio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art3 · fonte su Normattiva