Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Art. 4 — Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni

Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Formazione del personale). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle universita' e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attivita' di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonche' della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonche' le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. 2. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorso tale termine e, comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie, devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne, statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si da' corso qualora, entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione connessi all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

Testo vigente dal 20 gennaio 2003

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 388/2004

    Questione infondata
    15 dicembre 2004

    La circostanza che la parte precettiva della disposizione impugnata si riferisca, oltre che alle amministrazioni dello Stato, agli “enti pubblici non economici”, esclude che in tale locuzione possano essere ricomprese le Regioni, con la conseguenza della completa estraneità delle Regioni a quanto da detta norma disposto. Del pari deve escludersi una indebita ingerenza della legislazione statale in materia ad essa inibita, poiché la disciplina in tema di “utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici”, esplicitamente dispone che “le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione”. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, degli artt. 4 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispongono, rispettivamente, la predisposizione, da parte delle amministrazioni, di un piano annuale di formazione del personale secondo modalità dettagliate, nonché che gli stessi piani siano trasmessi da tutti gli enti pubblici entro un certo termine alla Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 4) e detta alcune regole in tema di utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici (art. 9).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 4 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art4 · fonte su Normattiva