Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

Art. 9 — Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici

A decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalita' e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione.

Testo vigente dal 20 gennaio 2003

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 388/2004

    Questione infondata
    15 dicembre 2004

    La circostanza che la parte precettiva della disposizione impugnata si riferisca, oltre che alle amministrazioni dello Stato, agli “enti pubblici non economici”, esclude che in tale locuzione possano essere ricomprese le Regioni, con la conseguenza della completa estraneità delle Regioni a quanto da detta norma disposto. Del pari deve escludersi una indebita ingerenza della legislazione statale in materia ad essa inibita, poiché la disciplina in tema di “utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici”, esplicitamente dispone che “le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai relativi statuti e dalle norme di attuazione”. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 117, 118 e 119, degli artt. 4 e 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dispongono, rispettivamente, la predisposizione, da parte delle amministrazioni, di un piano annuale di formazione del personale secondo modalità dettagliate, nonché che gli stessi piani siano trasmessi da tutti gli enti pubblici entro un certo termine alla Presidenza del Consiglio dei ministri (art. 4) e detta alcune regole in tema di utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici (art. 9).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 4 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-01-16;3~art9 · fonte su Normattiva