Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

Art. 12Misure di semplificazione per la filiera della nautica

All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20». Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art12 · fonte su Normattiva