Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022
Art. 8 — Modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto
Al codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)all'articolo 49-ter:
- 1)al comma 3, dopo le parole: «puo' svolgere» sono inserite le seguenti: «, anche su base temporanea e occasionale,» e le parole: «, di rappresentanza o da rapporti che ne possano» sono sostituite dalle seguenti: «o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa»;
- 2)al comma 5, le parole: «per la quale» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale»;
- 3)al comma 6, dopo le parole: «del codice civile» sono aggiunte le seguenti: «nonche', per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, per i cittadini di Paesi terzi»;
- 4)dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'autorita' nazionale competente per le attivita' amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 »;
- b)all'articolo 49-quater:
- 1)al comma 3: 1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia»; 1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane»; 1.3) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni»;
- 2)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), e' organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'iscrizione al corso e' in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso»;
- 3)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4»;
- 4)al comma 6: 4.1) all'alinea, le parole: «del luogo in cui e' stata commessa la condotta» sono sostituite dalle seguenti: «competente per il luogo in cui e' stata commessa la violazione»; 4.2) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «Esso e' disposto» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammonimento e' disposto»; 4.3) alla lettera c), le parole: «nell'esclusione temporanea» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interdizione temporanea»;
- 5)al comma 11, lettera d), le parole: «salvo che sia intervenuta la riabilitazione» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto»;
- 6)al comma 13: 6.1) le parole: «il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia»; 6.2) le parole: «con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»; 6.3) dopo le parole: «di cui al comma 3, lettera e), » sono inserite le seguenti: «limitatamente agli enti di formazione di diritto interno,» e le parole: «del luogo in cui» sono sostituite dalle seguenti: «competente per il luogo in cui». Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Testo vigente dal 30 dicembre 2023
