Le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai principi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attivita' che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonche' alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonche' del turismo. Le attivita' di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i principi di sostenibilita' ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'ecoinnovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere piu' efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarita' artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attivita', nonche' con i principi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art2 · fonte su Normattiva