Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

Art. 24Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale

Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 2, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I termini «terme», «termale», «acqua termale», «fango termale», «idrotermale», «stazione idrominerale», «thermae» possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge»;
  • b)all'articolo 14:
  • 1)al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione e' commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorita' sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicita' e la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno»;
  • 2)al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la sospensione dell'attivita' da tre mesi a un anno».

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art24 · fonte su Normattiva