Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy

Art. 36Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore

All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ISMEA, nei limiti delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o piu' imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei mutui di cui al precedente periodo nonche' l'importo e la durata massimi del finanziamento».

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art36 · fonte su Normattiva