Art. 166
[1]per l'applicazione del regolamento comunitario n. 17/64 I contributi in conto capitale in aggiunta a quelli a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), di cui all'articolo 35, primo e secondo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando trattasi di iniziative eseguite nei territori di cui all'articolo 1 possono essere concessi, fermo restando il limite del 25 per cento della spesa ammessa, fino ad una misura massima pari alla differenza tra il 60 per cento della spesa ammessa e l'ammontare del contributo concesso dal Fondo; il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi di cui al quarto comma del citato art. 35 sara' pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate ai tassi di interesse praticati dagli istituti di credito e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato stabilito con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.(1)
Testo vigente dal 29 maggio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva