Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 43 possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purche' perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizza-none del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:

  • a)elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformita' delle fasi di produzione al disciplinare;
  • b)possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprieta' intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;
  • c)promuovono iniziative di sostenibilita', comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;
  • d)intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

Testo vigente dal 27 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-27;206~art44 · fonte su Normattiva