Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy
Art. 58 — Clausola di salvaguardia
Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Testo vigente dal 27 dicembre 2023
