Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 30 — Nomina dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
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L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
