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Le promozioni mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito sono conferite, previo parere del Consiglio di amministrazione, nel limite dei posti disponibili, agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore nell'ordine risultante dal ruolo di anzianita'. Non possono essere ammessi allo scrutinio per anzianita' congiunta al merito gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;119~art41 · fonte del testo