Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Art. 7 — Orario d'obbligo
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L'orario giornaliero di servizio del personale delle carriere ausiliarie degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici e' stabilito in sette ore anche non continuative, salva l'applicazione dell'art. 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Testo in vigore dal 11 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
