Nei casi di variazione di classifica degli uffici locali, in dipendenza della ristrutturazione degli organici apportata dalla tabella XXII dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, i direttori inquadrati in sede di prima applicazione del decreto presidenziale predetto nelle qualifiche previste nella tabella stessa possono, a domanda, continuare a dirigere gli uffici ai quali erano assegnati anche se classificati in gruppi diversi da quelli della qualifica rivestita, purche' anche a seguito della nuova qualifica ad essi debbano essere preposti direttori appartenenti alla tabella XXII.

Testo vigente dal 11 settembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;736~art3 · fonte su Normattiva