Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Art. 2 — Passaggio di personale dalle tabelle dell'esercizio per gli uffici locali alle corrispondenti tabelle dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni

In dipendenza della trasformazione di uffici locali in uffici principali e dell'urbanizzazione di zone rurali di recapito, gli operatori e gli operatori principali appartenenti alla tabella XXIII nonche' i portalettere superiori, i portalettere e i fattorini della tabella XXIV del personale dell'esercizio degli uffici locali di cui allo articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, possono conseguire, a domanda da presentarsi entro due mesi dalla trasformazione o urbanizzazione, il passaggio rispettivamente nelle tabelle XIV e XIX previste dall'articolo 115 del richiamato decreto presidenziale. Gli impiegati, inquadrati ai sensi del precedente comma, conservano l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita e sono collocati in ciascuna qualifica dopo lo ultimo iscritto di pari anzianita' secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

Testo vigente dal 12 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-27;674~art2 · fonte su Normattiva