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Le disposizioni degli articoli 1 a 6 non si applicano ai mobilitati civili appartenenti a stabilimenti statali o privati di produzione per la guerra, per i quali restano ferme le disposizioni degli articoli 243 a 251 del Codice militare di pace e le disposizioni disciplinari previste dalla legge 1° novembre 1940-XIX, n. 1782.

Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-12-16;1611~art11 · fonte del testo