Art. 2 — Impedimento od ostacolo al funzionamento di enti civilmente mobilitati
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Il mobilitato civile che, al fine di turbare l'organizzazione o il funzionamento di una pubblica amministrazione, di enti, servizi o aziende civilmente mobilitati, ai quali sia addetto, impedisce od ostacola, in qualsiasi modo, il regolare andamento del servizio, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione da due a otto anni.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943
