Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili
Art. 6 — Sanzioni disciplinari per ogni altro mobilitato civile
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Per le infrazioni disciplinari commesse dal mobilitato civile, fuori dei casi previsti dagli articoli 3, 4 e 5, si applica la multa fino a lire mille.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943
