Art. 8 — Omessa comunicazione della dichiarazione di mobilitazione civile
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[1]Il dirigente o la persona comunque preposta a un ente, servizio, azienda o stabilimento civilmente mobilitati, che omette di comunicare al personale dipendente la dichiarazione della mobilitazione civile entro il termine prescritto, o in mancanza, nel termine di tre giorni dall'avviso ricevuto, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
[2]Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' della multa fino a lire cinquemila.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1942 al 18 gennaio 1943
