La consegna di un imputato o di un condannato all'estero non puo' essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento e' ricevuto dall'autorita' giudiziaria. Se la competenza non puo' essere determinata ai sensi del comma 2, e' competente la corte di appello di Roma. Quando uno stesso fatto e' oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorita' giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di piu' persone e non e' possibile determinare la competenza ai sensi del comma 2, e' competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non e' possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 11, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui e' avvenuto l'arresto.

Testo vigente dal 29 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art5 · fonte su Normattiva