Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la corte di appello puo' rifiutare la consegna nei seguenti casi:

  • a)se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
  • b)se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata e' in corso un procedimento penale. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, la corte di appello puo' rifiutare ((la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano)), sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno. 10 ((2-bis. Ai fini della verifica della legittima ed effettiva residenza o dimora sul territorio italiano della persona richiesta in consegna, la corte di appello accerta se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza sul territorio sia in concreto idonea ad accrescerne le opportunita' di reinserimento sociale, tenendo conto della durata, della natura e delle modalita' della residenza o della dimora, del tempo intercorso tra la commissione del reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e l'inizio del periodo di residenza o di dimora, della commissione di reati e del regolare adempimento degli obblighi contributivi e fiscali durante tale periodo, del rispetto delle norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altra natura che la persona intrattiene sul territorio italiano e di ogni altro elemento rilevante. La sentenza e' nulla se non contiene la specifica indicazione degli elementi di cui al primo periodo e dei relativi criteri di valutazione))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 28 luglio 2023, n. 178 (in G.U. 1ª s.s. del 2 agosto 2023, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18-bis, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), come introdotto dall'art. 6, comma 5, lettera b), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia;" [...] "in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69 del 2005, nella formulazione introdotta dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10 (Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione della delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117), nella parte in cui non prevede che la corte d'appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d'appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia".

Testo vigente dal 11 agosto 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 178/2023

    Ha colpito questo articolo
    28 luglio 2023

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, in relazione all’art. 4, p. 6), della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché all’art. 27, terzo comma, Cost., l’art. 18-bis, comma 1, lett. c), della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall’art. 6, comma 5, lett. b), della legge n. 117 del 2019, nella parte in cui non prevede, nella versione applicabile ratione temporis, che la corte d’appello possa rifiutare la consegna di una persona ricercata cittadina di uno Stato terzo, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano e sia sufficientemente integrata in Italia, nei sensi precisati in motivazione, sempre che la corte d’appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Bologna, sez. prima, consente alla corte d’appello di rifiutare la consegna soltanto di cittadini italiani, ovvero di cittadini di altro Stato membro residenti o dimoranti in Italia. L’esclusione assoluta e automatica del cittadino di uno Stato terzo dal beneficio del rifiuto della consegna per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza subordinata all’impegno a eseguire detta pena o misura in Italia è stato ritenuto dalla Corte di giustizia, a seguito del rinvio pregiudiziale operato dalla Corte costituzionale, incompatibile con il principio di uguaglianza. Da ciò deriva immediatamente la contrarietà della disciplina censurata ai parametri costituzionali evocati. Inoltre, tale disciplina contrasta con la finalità rieducativa della pena, perché l’esecuzione all’estero della pena o di una misura di sicurezza inflitta o disposta a carico di una persona che abbia saldamente stabilito in Italia le proprie relazioni familiari, affettive e sociali finisce per ostacolare gravemente, una volta terminata l’esecuzione della pena e della misura, il reinserimento sociale della persona. Alla luce di quanto affermato dalla Corte di giustizia, a tali vulnera deve essere posto rimedio affidando all’autorità giudiziaria dell’esecuzione – e dunque, nell’ordinamento italiano, alla corte d’appello competente – il compito di valutare se la persona ricercata, cittadina di uno Stato terzo, effettivamente (e legittimamente) abbia residenza o dimora nel territorio italiano, e se – in caso affermativo – essa risulti sufficientemente integrata, sì da imporre che l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza avvenga in Italia, in modo da non pregiudicare la funzione rieducativa di detta pena o misura. La valutazione relativa a tale sufficiente integrazione dovrà, a sua volta, essere effettuata tenendo conto dei criteri indicati dalla stessa Corte di giustizia (sentenza O. G.) e dunque dei legami familiari, linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato italiano, nonché della natura, della durata e delle condizioni del suo soggiorno in Italia; un rilievo importante in questa valutazione, infine, dovrà essere riconosciuto al possesso, da parte della persona ricercata, dello status di soggiornante di lungo periodo. (Precedenti: S. 22/2022 - mass. 44584; O. 217/2021 - mass. 44360).

    Art. 18-bis Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri · Art. 6 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 24/2024

    Questione inammissibile
    23 febbraio 2024

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Napoli, sez. quarta pen., in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 117, primo comma (in relazione agli artt. 8 CEDU e 17, par. 1, PIDCP), 11 e 117, primo comma, Cost. (in relazione agli artt. 4, punto 6, e 1, par. 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, 2 e 6 TUE, e 7 e 20 CDFUE) – dell’art. 18- bis della legge n. 69 del 2005, come sostituito dal d.lgs. n. 10 del 2021, nella parte in cui non prevede il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell’Unione europea che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che la corte di appello disponga che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia. La sentenza n. 178 del 2023, successiva all’ordinanza di rimessione, ha dichiarato, in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale in parte qua del censurato art. 18- bis , comma 2, in senso conforme al petitum del rimettente; tale disposizione è stata poi modificata dalla legge n. 103 del 2023, che, prevedendo la possibilità di rifiutare «la consegna del cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano», ha incluso nel suo ambito applicativo i cittadini di Paesi terzi. ( Precedenti: S. 178/2023 - mass. 45726, 45727; O. 87/2023 - mass. 45497; O. 78/2023 - mass. 45446; O. 226/2022 - mass. 45148; O. 206/2022 - mass. 45101; O. 204/2022 - mass. 45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 102/2022 - mass. 44906 ).

    Art. 27 cost. · Art. 3 cost. · Art. 2 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 177/2023

    Questione infondata
    28 luglio 2023

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dalla Corte d’appello di Milano, sez. quinta pen., in riferimento all’art. 3 Cost. – degli artt. 18 e 18-bis della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono quale motivo di rifiuto della consegna, nell’ambito delle procedure di mandato d’arresto europeo, ragioni di salute croniche e di durata indeterminabile che comportino il rischio di conseguenze di eccezionale gravità per la persona richiesta. La disciplina dell’estradizione non costituisce un tertium comparationis omogeneo, in quanto nel sistema introdotto dalla decisione quadro 2002/584/GAI – fondato sul principio di fiducia reciproca sotteso alla spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, per ciò che concerne in particolare il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’UE – sussiste una presunzione di adeguatezza delle cure e dei trattamenti offerti da ciascuno Stato per le patologie di cui soffra la persona richiesta, che di regola preclude alle autorità giudiziarie di rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto. Tale presunzione non opera invece in radice nei tradizionali strumenti di estradizione, e ciò rende impraticabile la comparazione tra le due tipologie di strumenti di cooperazione.

    Art. 3 cost. · Art. 2 cost. · Art. 32 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:2005-04-22;69~art18bis · fonte su Normattiva