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Incorrono di diritto nella perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare coloro i quali siano stati condannati a pene che, a termini delle disposizioni vigenti, li rendano indegni di appartenere all'esercito o alle altre forze armate dello Stato.

Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;453~art1 · fonte del testo