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E' ammessa, a domanda degli aventi interesse, la riversibilita' del soprassoldo annesso alle medaglie al valor militare perdute, o delle quali sia stata sospesa la facolta' di fregiarsi, a favore delle stesse persone di famiglia per le quali la riversibilita' stessa e' consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato, sempre quando tali persone siano ritenute non immeritevoli.

Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;453~art13 · fonte del testo