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Su proposta o con provvedimento del Ministro competente - intesa (quando trattisi di medaglia o di croce di guerra al valor militare) la Commissione di cui al precedente articolo 7 - gli stessi effetti della riabilitazione possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da coloro che siano incorsi nella perdita delle decorazioni di cui al precedente art. 1 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che siano stati ritenuti incapaci a conseguirle.

Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;453~art14 · fonte del testo