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[1]Le presenti disposizioni avranno applicazione anche nei confronti delle decorazioni e distinzioni gia' concesse in precedenza. E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le presenti. Con regolamento da approvarsi con decreto Reale sara' provveduto alla esecuzione della presente legge e alla emanazione delle eventuali norme integrative. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 24 marzo 1932 - Anno X

[2]VITTORIO EMANUELE.

[3]Mussolini - Gazzera - Mosconi - Sirianni - Balbo - De Bono - Rocco.

[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 12 maggio 1932 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1932-03-24;453~art15 · fonte del testo